EQUO COMPENSO RITORNANO LE TARIFFE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ALBI DAL 20 MAGGIO 2023

equo compenso

Con la legge sull’equo compenso n.49/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023, cambiano i rapporti tra i professionisti ed i committenti dal 20 maggio 2023. I professionisti interessati sono quelli iscritti ad ordini e collegi e quelli organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Una serie di previsioni riguarda i rapporti economici tra professionisti e committenti “forti”, intendendo per tali banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, società partecipate, nonché imprese che abbiano impiegato più di 50 dipendenti ovvero conseguito ricavi superiori ai 10 milioni di euro nell’anno precedente al conferimento dell’incarico professionale (articolo 2, commi 1 e 3, della legge sull’equo compenso).

Ritorneranno quindi le tariffe vincolanti per le attività professionali. L’articolo 12 della legge sull’equo compenso abroga, infatti, la norma (articolo 2, comma 1, del Dl 223/2006) che aveva soppresso il precedente sistema delle tariffe vincolanti.

La legge interviene, inoltre, sul regime di prescrizione, dapprima stabilendo che il diritto del professionista al pagamento del compenso si prescrive a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente (articolo 5, comma 2). Viene, poi, uniformato il regime della responsabilità professionale (articolo 8), stabilendo che l’azione per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal professionista si prescrive a decorrere dal giorno del compimento della prestazione: il termine rimane decennale, ma si innova la data di decorrenza, in quanto in precedenza si riteneva che la prescrizione decorresse dal momento in cui il cliente, se prestatore «non qualificato» (cioè non esperto della materia), si fosse avveduto dell’errore professionale (Cassazione, sentenza 8703/2016).

Foro competente

In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio di appartenenza (articolo 9) potranno rivolgersi al Tribunale civile, che utilizzerà i nuovi tariffari quali parametri di riferimento (articoli 3 e 4). Si istituisce, infine, un Osservatorio nazionale sull’equo compenso (articolo 10), con compiti di segnalazione delle condotte ed interpretazioni lesive dell’equità e proporzionalità dei compensi professionali.

Come si determinano gli onorari

Gli onorari professionali saranno determinati sulla base di plurimi elementi, quali l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni trattate.

Riemergono anche i poteri degli ordini professionali, sia di predisporre tariffari (con aggiornamenti a cadenza biennale) che di esigerne il rispetto, facendo valere i doveri deontologici e irrogando sanzioni nei confronti dei professionisti che applicano compensi irragionevolmente bassi (articolo 5, comma 5). La legge vieta accordi o clausole squilibrate (articoli 3 e seguenti), che saranno eliminati dal contratto senza, tuttavia, interrompere il rapporto professionale.

Tratto da www.ilsole24ore.com