LA CONTABILITA’ DEL GEOMETRA VA CON IL PRINCIPIO PER CASSA

contabilità

I lavoratori autonomi sono tassati in base al principio di cassa. In caso di accertamento analitico-induttivo, l’Agenzia delle Entrate deve considerare, dunque, anche la possibilità che i compensi siano stati incassati negli anni precedenti o successivi a quello del controllo. Lo sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11339/2023

In sede di accertamento analitico-induttivo nei confronti di un geometra, che tassa il reddito per cassa, l’Ufficio deve valutare il fatto che i compensi sono stati incassati in anni antecedenti o successivi a quello sottoposto a controllo.

È questo il principio dettato dalla sentenza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11339/2023.

Il fatto oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione

Il fatto oggetto di intervento da parte della Corte di Cassazione, e deciso con la sentenza n. 11339 del 2 maggio 2023, trae origine da un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, emesso nei confronti di un geometra, nei confronti del quale, attraverso informazioni assunte presso l’ufficio del Territorio, nonché presso il Comune, era emerso che aveva svolto, nell’anno 2008, un significativo numero di prestazioni professionali per pratiche catastali ed edilizie, incompatibili con l’esiguo reddito dichiarato, sicché poteva ritenersi che dette prestazioni non fossero state in parte fatturate, o che comunque erano state sottofatturate.

La decisione di prime cure, favorevole al contribuente, è stata riformata in appello.

giudici del riesame hanno osservato, in particolare, che in tema di accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione può provare i fatti anche ricorrendo a presunzioni semplici, spettando al contribuente la prova contraria.

Nel caso di specie sussistevano una serie di indici concordanti ed univoci deponenti per una maggiore capacità contributiva del professionista rispetto a quanto dichiarato, quali in primo luogo il numero di pratiche a lui attribuibili, la mancata fatturazione in toto delle prestazioni catastali, nonché la sotto fatturazione rispetto ai valori medi di tariffa professionale.

Elementi che non erano stati adeguatamente valutati dai giudici di primo grado. Da qui il ricorso in cassazione del contribuente.

Contabilità per cassa professionisti geometri: il pensiero dei Giudici

La Corte ha innanzitutto ribadito, in apertura, che “In tema di accertamento delle imposte, l’art.39, comma primo, lett. d) del DPR 600/1973 consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, potendo il giudizio di non affidabilità della documentazione fiscale essere determinato dall’abnormità dell’espressione finale.

Qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato l’accertamento sintetico sia specificando gli indici di ricchezza sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente (Cass. n. 24532/2007).”

Tuttavia, i Giudici, hanno ritenuto fondate le censure mosse in ordine alla questione del principio di cassa e al correlativo obbligo di denuncia e di fatturazione gravante sul professionista.

“La questione è certamente decisiva, perché se effettivamente l’incasso dei compensi inerenti ai contestati incarichi (quand’anche solo in parte) è effettivamente avvenuto in un anno diverso dal 2008, ciò non può non incidere sul reddito complessivo del contribuente, nonché sul suo volume d’affari, e sul valore netto della produzione, per lo stesso anno 2008.”

Infatti, è noto che:

“In materia di imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell’art. 50 (attuale art.54), comma 1, del DPR n. 917 del 1986; ne consegue che l’importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l’incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d’imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all’anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione (Cass. n. 24996/2022).”

Quanto all’IVA, poi, è altrettanto noto che, ai sensi dell’art.6, comma 3, DPR n. 633/1972, “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.